IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  16  luglio  1947,  n. 708, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede  la
possibilita'   di   estendere   l'obbligo   dell'iscrizione  all'Ente
nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori   dello
spettacolo (ENPALS) ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo
non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n.
207, con il quale l'obbligo della suddetta iscrizione e' stato esteso
ai cantanti di musica leggera, ai presentatori ed ai disc-jockey;
  Considerato che  gli  animatori  in  strutture  ricettive  connesse
all'attivita'  turistica  che organizzano giochi, gare e spettacoli a
beneficio dei clienti delle  strutture  medesime  svolgono  attivita'
ascrivibili al settore dello spettacolo;
  Ravvisata   l'opportunita'   di  estendere  ai  predetti  animatori
l'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 aprile 1993;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il numero 2) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,  ratificato,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  e'
sostituito dal seguente:
   "2) attori di prosa, operetta, rivista,  varieta'  ed  attrazioni,
cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in
strutture ricettive connesse all'attivita' turistica;".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Per il testo dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 si
          veda in nota all'art. 1.
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 3  del  D.L.C.P.S.  n.  708/1947  (Disposizioni
          concernenti  l'Ente  nazionale  di previdenza ed assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo) e' stato integrato,  per
          quanto  concerne l'elenco delle categorie obbligatoriamente
          iscritte all'ENPALS, di cui al  primo  comma  dello  stesso
          articolo,  oltre  al presente decreto, con le sottoelencate
          leggi e regolamenti:
              1)   D.P.R.   17   novembre   1971,   riguardante   gli
          sceneggiatori (G. U.  16 dicembre 1971, n. 317);
              2)   legge  14  giugno  1973,  n.  366,  riguardante  i
          calciatori e gli allenatori di calcio (G. U. 9 luglio 1973,
          n. 173);
              3) D.P.R. 7 agosto 1973, riguardante i dipendenti dalle
          case di noleggio e distribuzione films (G. U.  19  novembre
          1973, n. 298);
              4)  D.P.R.  29  aprile 1980, riguardante dialoghisti ed
          adattatori cinetelevisivi (G. U. 4 giugno 1980, n. 151);
              5) legge 23 marzo 1981, n. 91, riguardante gli sportivi
          professionisti (G. U. 27 marzo 1981, n. 86);
              6) D.P.R. 15  ottobre  1981,  n.  796,  riguardante  le
          maestranze   e   gli  impiegati  amministrativi  e  tecnici
          dipendenti dalle imprese che svolgono attivita' radiofonica
          e televisiva (G. U. 2 gennaio 1982, n.  1);
              7)  D.P.R.  19  gennaio  1983,   n.   90,   riguardante
          organizzatori   generali   delle   imprese   di  produzione
          cinematografica (G. U. 5 aprile 1983, n. 92);
              8)  D.P.R.  1   agosto  1983,  n.  669,  riguardante  i
          prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi
          (G. U. 1  dicembre 1983, n. 338);
              9) D.P.R.  22  luglio  1986,  n.  1006,  riguardante  i
          prestatori   d'opera   addetti   ai  totalizzatori  o  alla
          ricezione delle scommesse presso i cinodromi  e  presso  le
          sale  da  corsa  e  le agenzie ippiche (G.   U. 12 febbraio
          1987, n. 35);
              10)  D.P.R.  19  marzo  1987,  n.   203,   riguardante,
          indossatori  e  tecnici addetti alle manifestazioni di moda
          (G. U. 25 maggio 1987, n.  119);
              11)  D.P.R.  19  marzo  1987,  n.  207,  riguardante  i
          cantanti  di musica leggera, presentatori e disc-jockey (G.
          U. 26 maggio 1987, n.  120.
             Si trascrive di seguito il testo del  predetto  art.  3,
          coordinato con tutte le modifiche sopraindicate, riportando
          in corsivo quelle introdotte con il decreto qui pubblicato:
             "Art.  3.  -  Sono  obbligatoriamente  iscritti all'Ente
          tutti  gli  appartenenti  alle   seguenti   categorie,   di
          qualsiasi nazionalita':
              1) artisti lirici;
              2)  attori  di  prosa,  operetta,  rivista, varieta' ed
          attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-
          jockey  ed  animatori  in  strutture   ricettive   connesse
          all'attivita' turistica;
              3)   attori   e  generici  cinematografici,  attori  di
          doppiaggio cinematografico;
              4) registi e sceneggiatori teatrali e  cinematografici,
          aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
              5)   organizzatori   generali,   direttori,  ispettori,
          segretari   di   produzione   cinematografica,    cassieri,
          segretari di edizione;
              6) direttori di scena e di doppiaggio;
              7) direttori d'orchestra e sostituti;
              8)  concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e
          bandisti;
              9)   tersicorei,   coristi,    ballerini,    figuranti,
          indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
              10) amministratori di formazioni artistiche;
              11)  tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e
          stampa;
              12) operatori di ripresa cinematografica e  televisiva,
          aiuto  operatori  e maestranze cinematografiche, teatrali e
          radiotelevisive;
              13)  arredatori,  architetti,  scenografi,  figurinisti
          teatrali e cinematografici;
              14) truccatori e parrucchieri;
              15)  macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti,
          falegnami e tappezzieri;
              16) sarti;
              17) pittori, stuccatori e formatori;
              18) artieri ippici;
              19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;
              20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli
          enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese
          radiofoniche  e  televisive, dalle imprese della produzione
          cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e  stampa;
          maschere,  custodi  e personale di pulizia dipendenti dagli
          enti ed imprese soprannominati;
              21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco,
          dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai
          cinodromi; prestatori d'opera addetti  ai  totalizzatori  o
          alla  ricezione  delle  scommesse, presso gli ippodromi e i
          cinodromi, nonche' presso le sale da  corsa  e  le  agenzie
          ippiche;  addetti  agli impianti sportivi; dipendenti dalle
          imprese di spettacoli viaggianti;
              22) calciatori  ed  allenatori  di  calcio  e  sportivi
          professionisti;
              23)  lavoratori  dipendenti  dalle imprese esercenti il
          noleggio e la distribuzione dei films.
             Con decreto  del  Capo  dello  Stato,  su  proposta  del
          Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo
          della iscrizione all'Ente potra'  essere  esteso  ad  altre
          categorie  di  lavoratori  dello spettacolo non contemplate
          dal precedente comma.
             Il consiglio di amministrazione puo' dichiarare  esclusi
          dall'obbligo    dell'iscrizione   all'Ente,   limitatamente
          all'assicurazione  di  malattia,  gli   appartenenti   alle
          categorie  suindicate  che  dimostrino di essere obbligati,
          per la loro prevalente attivita',  alla  iscrizione  presso
          altro ente".